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Il Diritto di Famiglia e delle Successioni regola i rapporti personali, patrimoniali ed ereditari tra coniugi, conviventi, genitori, figli ed eredi.
Offriamo assistenza tecnica e umana per affrontare con equilibrio e competenza situazioni complesse, garantendo:
Ogni intervento è orientato alla ricomposizione dei conflitti e alla tutela dei legami familiari, anche nei momenti più delicati.

Ogni famiglia ha una storia unica.
Per questo partiamo sempre da un’analisi attenta delle relazioni, dei bisogni e delle fragilità.
Redigiamo pareri pro veritate su:
Valutiamo soluzioni consensuali o giudiziali, con un approccio preventivo che mira a evitare il contenzioso e proteggere l’equilibrio familiare.

Redigiamo accordi completi e personalizzati tramite negoziazione assistita, regolando:
La trasmissione dell’accordo al Comune consente una procedura stragiudiziale rapida, efficace e meno conflittuale, nel rispetto della normativa vigente.

Nei procedimenti che coinvolgono minori, la priorità è sempre la loro tutela.
Predisponiamo:
L’obiettivo è favorire la cooperazione tra genitori, ridurre i conflitti e garantire stabilità affettiva ed economica ai figli.

Assistiamo nella redazione di:
L’obiettivo è tutelare i legami affettivi e garantire supporto giuridico alle persone vulnerabili, anche nei rapporti con i servizi pubblici.

Quando il conflitto è inevitabile, agiamo in sede giudiziale per:
La nostra priorità è garantire sicurezza, dignità e giustizia, con una difesa tecnica rigorosa e sensibile.

Analizziamo la posizione ereditaria per offrire:
Ogni scelta viene valutata in chiave preventiva, per evitare conflitti e garantire continuità patrimoniale.

Redigiamo e verifichiamo:
Coordiniamo con notai e CAF per dichiarazioni di successione e volture catastali e adempimenti fiscali.

Favoriamo accordi stragiudiziali e mediazioni tra coeredi per evitare liti familiari. Quando necessario, agiamo in giudizio per:
La nostra assistenza è orientata a tutelare i diritti ereditari con equilibrio e fermezza.
Gli esempi che trovi qui sono indicativi e servono a orientarti: ogni caso ha dettagli che lo rendono unico. Anche se la tua situazione non compare nella lista, possiamo prenderla in carico e valutare insieme la strada migliore da seguire.
Nella separazione consensuale i coniugi si accordano su tutte le condizioni (affidamento figli, assegni, uso della casa) e depositano il verbale da un notaio o in tribunale senza processi. È più rapida e meno costosa. La separazione giudiziale avviene quando i coniugi non trovano accordo: uno dei due fa causa all’altro, e il giudice decide i termini della separazione. Dopo un anno di separazione (sei se ci sono figli) ciascun coniuge può chiedere il divorzio.
Il coniuge più debole economicamente (ad es. che accudisce i figli) può avere l’assegno di mantenimento fino al divorzio. L’importo tiene conto delle risorse di entrambi i coniugi e delle esigenze dei figli. Se i coniugi convivono poco tempo e hanno redditi simili, il giudice può anche non concederlo. L’assegno al coniuge non è automatico: serve dimostrare il bisogno economico e l’incapacità di mantenersi autonomamente.
La regola generale (L. 54/2006) è l’affidamento condiviso: entrambi i genitori mantengono pari responsabilità e si alternano nella cura dei figli. Il giudice valuta cosa fa più bene ai bambini (es. età, rapporti preesistenti, disponibilità di tempo). In casi eccezionali può essere affidamento esclusivo a uno dei genitori (per gravi motivi). Il genitore non convivente ha diritto di visita. In ogni caso, anche i nonni hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti, salvo il loro interesse sia pregiudicato.
I beni acquistati durante il matrimonio sono in comunione legale. In caso di separazione con giudice, di norma si applica lo scioglimento della comunione legale: i beni vanno divisi a metà tra i coniugi, salvo diverso accordo. Ciò riguarda ad es. la casa coniugale, automezzi, risparmi. Se un solo coniuge vuole usare un bene (es. l’abitazione familiare) può pagare all’altro la metà del valore o viceversa. I debiti comuni si dividono analogamente.
In assenza di testamento, la legge stabilisce l’ordine degli eredi legittimi (coniuge, figli, genitori, ecc.) secondo gradi di parentela. Se c’è un testamento, valgono le volontà del de cuius entro i limiti delle quote obbligatorie (legittima) che non possono essere lesi per legge. In pratica, sei erede legittimo se rientri in quelle categorie e non puoi essere escluso completamente senza violare i diritti di legittima.
Si può agire in giudizio con strumenti specifici: l'azione di petizione di eredità per veder riconosciuta la qualità di erede contro chi detiene beni ereditari; l'azione di riduzione quando il testamento o donazioni eccedono la quota disponibile e ledono la quota di legittima. Queste azioni servono a ottenere ciò che la legge garantisce come erede necessario.
Diventi proprietario per legge al momento della morte del de cuius (acquisto “ipso iure”). Tuttavia, per poter vendere, affittare o modificare l’immobile, è necessario: 1) presentare la dichiarazione di successione; 2) pagare le imposte dovute; 3) effettuare la voltura catastale e l’aggiornamento nei registri immobiliari. Senza questi passaggi formali, non hai piena disponibilità dell’immobile per atti giuridici.